Nel regime di lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di abuso del contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto – fermo restando il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato sancito dall'art. 36 comma 5 D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 – al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione.
Danno in tal caso inteso quale perdita di chanches lavorative (ovvero, opportunità di trovare, durante l’impiego precario con la p.a., altre opportunità di lavoro stabile), con esonero dell’onere probatorio a carico del dipendente e con riconoscimento “automatico” del risarcimento nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 Legge 183 del 4 novembre 2010 e quindi, nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dalla Legge 604 del 15 luglio 1966.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 5072 depositata il 15 marzo 2016, pronunciata dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
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