Preavviso di licenziamento con efficacia obbligatoria

Pubblicato il 05 novembre 2010
Se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro, quest'ultimo, stante l'efficacia obbligatoria del preavviso di licenziamento, si risolve immediatamente conseguendone, come unico obbligo della parte recedente, quello di corrispondere l'indennità sostitutiva; da tale momento, in ogni caso, eventuali fatti sopravvenuti non hanno più nessuna rilevanza.

E' quanto ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010 in una vicenda in cui un datore di lavoro pretendeva di convertire un licenziamento per giustificato motivo in giusta causa o di comminare, nello stesso periodo, un secondo licenziamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy