Rispondendo ad un quesito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì, il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 8 del 21 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione di avvocato.
In particolare, era stato chiesto di chiarire se l’obbligo assicurativo dovesse ritenersi gravare anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo, nonché quale fosse il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.
Il CNF, nella sua risposta, ha fatto riferimento alla lettera della disposizione di riferimento, che limita l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti.
Tale obbligo – si legge nel parere –non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio.
Ad ogni modo, viene anche sottolineato come ciò non escluda che sia comunque auspicabile che il praticante che svolga attività professionale, sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente, ponga in essere le opportune cautele, compresa la stipula di una polizza assicurativa rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.
Con riferimento al secondo quesito, il Consiglio lo ritiene “superato” dalla modifica dell’articolo 12, comma 2, della Legge n. 247/12 (introdotta con il convertito Decreto legge n. 148/17), a seguito della quale è previsto espressamente che l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale, riguardi l’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti.
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