La concessionaria per la riscossione per una determinata provincia, non può eseguire il pignoramento fuori dal proprio ambito territoriale di competenza.
L'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 stabilisce, infatti, che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere".
Il concessionario, ovvero, è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.
E’ quanto evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 10701 del 4 maggio 2018, con la quale ha accolto il ricorso di un contribuente contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva omesso di motivare in ordine alla specifica eccezione secondo cui il concessionario aveva proceduto col pignoramento al di fuori del proprio ambito territoriale. Difatti, nella specie, la concessione per la riscossione si riferiva alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, invece, era stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'articolo 72 bis del D.P.R. richiamato.
E detto ultimo articolo – hanno osservato gli Ermellini - non contiene deroghe all'articolo 46, in ordine alla necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza.
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