Potestà del genitore su dati attuali

Pubblicato il 16 maggio 2016

Il ricorso presentato da una madre per essere reintegrata nella potestà genitoriale, non può essere negato sulla sola base dell’audizione della figlia minore, nonché di relazioni condotte da esperti negli anni passati, senza tener conto, ossia, della situazione attuale.

Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza di condanna per l’Italia, a corrispondere un ingente risarcimento nei confronti di una donna, cui le autorità nazionali avevano negato la possibilità di avere contatti con la figlia e sospeso la potestà genitoriale su quest’ultima.

In particolare, ciò che la Corte europea censura, in ordine alla procedura seguita dalle autorità italiane, è la decisione di respingere il ricorso della donna (volto al reintegro nella potestà) dando esclusivamente peso all'ascolto della figlia – che dichiarava di non voler avere contatti con una madre che tuttavia non vedeva da sette anni – ed alle valutazioni di esperti condotte diversi anni prima.

Detta statuizione, secondo il giudici europei con sentenza depositata il 28 aprile 2016 (ricorso 68884/13 – Affare Cincimino c. Italia), non è posta nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 Cedu. Si impone pertanto un nuovo riesame dell’istanza della donna, questa volta tenendo conto della situazione corrente e del preminente interesse della minore coinvolta. 

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