Come noto, in sede di conversione del c.d. decreto Semplificazione sono state apportate notevoli modifiche al potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è, quindi, intervenuto con la circolare n. 5 del 30 settembre 2020 per fornire al proprio personale le prime istruzioni applicative ed evidenziando che la norma ha, di fatto, introdotto “un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione”.
Innanzitutto viene chiarito che l’intervento del Legislatore ha solo esteso il potere in questione rendendolo applicabile:
La circolare specifica che il nuovo potere di disposizione al momento dovrà essere utilizzato dagli ispettori sia in relazione al mancato rispetto di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.
Per l’INL non è, invece, opportuno ricorrere a tale potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.
Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale è tenuto a decidere entro i successivi 15 giorni, pena il silenzio-rigetto.
Si ricorda che il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
La circolare dell’INL n. 5/2020 costituisce, infine, occasione per chiarire i rapporti tra i diversi istituti della conciliazione monocratica, della diffida accertativa e della disposizione in relazione alla mancata corresponsione di somme spettanti al lavoratore.
A tal proposito viene ricordato che:
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