Posta ex moglie inviolabile

Pubblicato il 04 maggio 2016

E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la sentenza di condanna impartita ad un uomo in ordine al reato di violazione di corrispondenza (articolo 616 Codice penale) per aver aperto la posta della moglie, allontanatasi dalla casa coniugale in quanto in corso procedimento di separazione personale dei coniugi.

La donna aveva avanzato querela nei confronti del marito che, invece di rimetterle la missiva al suo nuovo recapito, aveva indebitamente aperto la lettera di una finanziaria a lei diretta presso l’indirizzo della casa coniugale.

Nessuna scriminante

La Corte di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’imputato non ritenendo sussistente l’asserita scriminante dell’aver agito nell’interesse della moglie assente sul presupposto del suo consenso all’apertura di corrispondenza di cui fosse destinataria.

I giudici di merito, sul punto, avevano considerato determinante il fatto che la querelante, già un mese prima del fatto, aveva comunicato il nuovo recapito presso cui rimettere la posta a lei diretta.

Confermando la decisione, la Suprema corte – sentenza n. 18462 del 3 maggio 2016 – ha infine evidenziato come i pessimi rapporti che, era emerso, la donna intratteneva con l’uomo ed i congiunti di quest’ultimo, contrastavano pesantemente con il dedotto consenso “presunto” a leggere la corrispondenza della medesima.

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