La risoluzione n. 52 del 17 giugno 2010, diffusa dalle Entrate, muove da un interpello di una società che gestisce il processo di conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali. Il tema è quello della conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati.
Accogliendo la tesi dell’interpellante, che sosteneva fosse possibile la gestione completamente elettronica delle fatture in oggetto, l’Agenzia ritiene che la società possa creare dei documenti informatici di timbratura di annullamento da apporre alle fatture d’acquisto, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, che comprende la successiva distruzione degli esemplari cartacei una volta completata la procedura di digitalizzazione; l’iter descritto dalla società prevede acquisizione della immagine delle fatture d’acquisto (o di altro titolo di spesa), apposizione della firma digitale e della marca temporale a cura del responsabile della conservazione, successiva distruzione del documento cartaceo.
Questo tipo di procedura è ritenuto alternativo a tutti gli effetti a quello che prevede la conservazione sostitutiva delle fatture d'acquisto dopo avere apposto sui documenti cartacei le timbrature prescritte, fermo restando che venga assicurata l’immodificabilità del documento originario (sottoposto a conservazione sostitutiva) e dei documenti informatici di timbratura ad esso correlati e venga garantita l’univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei predetti timbri.
Nella risoluzione viene riassunto che il processo di conservazione si conclude con l'apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata. Inoltre, ex articolo 23, comma 2-bis del dlgs n. 82/2005, le copie cartacee dei documenti informatici sono idonee a sostituire ad ogni effetto di legge gli originali informatici solo se il pubblico ufficiale certifichi la conformità agli originali in tutte le sue componenti. Pertanto, pur essendo possibile la gestione elettronica delle fatture, il pubblico ufficiale dovrà intervenire per ottenere la copia cartacea dell'originale della fattura dematerializzata o dell'originale del relativo documento informatico di timbratura.
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