Pos e registratori di cassa, credito d’imposta doppio per artigiani

Pubblicato il 02 luglio 2021

Doppio credito d’imposta per gli artigiani e commercianti che collegheranno direttamente i pos ai registratori di cassa telematici od ai software di fatturazione elettronica.

Il primo è concesso fino ad un importo massimo di 160 euro, per quanto riguarda le spese sostenute dal luglio 2021 al 30 giugno 2022. L’agevolazione è riconosciuta per l'acquisto o il noleggio di pos collegabili nonché per i costi necessari per connettere quelli già in possesso ai registratori telematici (spese di convenzionamento incluse).

Il secondo credito d’imposta, invece, dell’importo massimo pari a 320 euro, è riconosciuto per le spese sostenute nel 2022, per l'acquisto o il noleggio strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (i pos che fungono da registratori di cassa).

La novità è stata introdotta dal D.L. n. 99/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021.

Pagamenti digitali, la nuova mossa del Governo

Al fine di favorire i pagamenti digitali ed al contempo per contrastare l'evasione fiscale generata dalla mancata emissione del corrispettivo telematico (o fattura elettronica) in caso di transazione effettuata con mezzi tracciati, il Governo ha pensato di introdurre due micro crediti d’imposta per artigiani e commercianti che collegheranno i pos ai registratori di cassa telematici od ai software di fatturazione elettronica.

Credito d’imposta artigiani e commercianti, limiti di spesa

La norma, disciplinata dall’art. 1, co. 11 del D.L. n. 99/2021, stabilisce che il primo credito d'imposta è concesso nel limite di 160 euro ed applicando le seguenti percentuali:

Il secondo credito d’imposta, invece, funziona da registratore di cassa ed è previsto con limite di spesa a 320 euro e nella misura del:

Bonus fiscale artigiani e commercianti, fruibile in compensazione

Infine, si precisa che i crediti d'imposta in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Inoltre va specificato che i crediti d'imposta in commento non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e Irap.

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