Portatori di handicap, Iva al 4% sulle auto acquistate con leasing traslativo

Pubblicato il 21 giugno 2012 All’agenzia delle Entrate è giunta richiesta di chiarimento in merito alla corretta modalità di applicazione dell’Iva con aliquota ridotta nella misura del 4% ai contratti di locazione finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti disabili. Nello specifico, si chiede di conoscere se la documentazione necessaria per fruire della suddetta agevolazione debba essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria oppure al momento del riscatto.

L’Agenzia risponde con la risoluzione n. 66 del 20 giugno 2012.

Richiamando le disposizioni normative di riferimento in materia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le norme di favore per le persone meritevoli di forte tutela sociale, possono essere estese anche alle società di leasing che stipulano contratti di cessioni di veicoli a soggetti disabili. Dunque l’Iva al 4% può essere applicata anche alle persone portatrici di handicap che acquistano un auto in leasing, a condizione però che si tratti di un contratto di leasing “traslativo”: vi deve essere, cioè, l'impegno a riscattare il veicolo alla scadenza dei canoni di locazione.

In sostanza vi deve essere l’espresso riferimento al trasferimento della proprietà del mezzo in capo al disabile o al familiare che lo ha a carico e non alla semplice concessione in godimento del bene. Per tali ragioni, la normativa in materia richiede specificatamente che il veicolo sia intestato direttamente alla persona che ha diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta e che si possa usufruire dell’agevolazione una sola volta nel corso di quattro anni, salvo cancellazione del veicolo dal Pra.

Dato che le suddette condizioni sono presenti solo nel caso di leasing traslativo, l’Agenzia ritiene possibile l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alle ipotesi di acquisizione del veicolo mediante questo tipo di leasing, sempre che, all'atto della stipula del contratto di leasing, sussistano anche le altre condizioni di legge. Infine, si precisa che per fruire dell’agevolazione, la documentazione necessaria deve essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria.
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