Portale dei servizi telematici: specifiche tecniche per il deposito degli atti penali
Pubblicato il 17 luglio 2023
Pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici (PTS) del ministero della Giustizia il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati dell'11 luglio 2023, recante disposizioni relative al deposito telematico degli atti di cui all’art. 1 del D.M. 4 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2023.
Vediamo nel dettaglio.
Deposito telematico, da quando e per quali atti penali?
Il Decreto del ministero della giustizia, di cui la pubblicazione sul Portale dei servizi telematici del provvedimento in oggetto rappresenta attuazione, riguarda gli atti da depositare negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del Codice di procedura penale.
Pur essendosi sollevate perplessità da parte di numerosi esponenti dell’Ordine degli avvocati, che ne hanno chiesto a gran voce lo slittamento a fine anno, dal 20 luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, si deve procedere con i depositi esclusivamente in modalità telematica per molte tipologie di atti, di cui si elencano i principali:
- ricusazione del giudice;
- richiesta di rimessione del processo e di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero;
- costituzione di parte civile e istanza di esclusione della stessa;
- istanza di citazione del responsabile civile;
- costituzione e intervento del responsabile civile;
- istanza di esclusione del responsabile civile;
- costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e sua istanza di citazione ed esclusione;
- nomina difensore di fiducia o del sostituto;
- non accettazione, rinuncia o revoca del difensore;
- istanza di rilascio copie, estratti e certificati;
- memorie e richieste scritte;
- procura speciale;
- correzione di errore materiale;
- comunicazione del domicilio o di mancata accettazione della domiciliazione;
- restituzione nel termine;
- ricusazione del perito, nomina del consulente tecnico di parte e relative memorie;
- richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte;
- opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico e al decreto di perquisizione del pubblico ministero;
- richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio;
- opposizione di segreto professionale o d’ufficio;
- restituzione di cose sequestrate;
- istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni, richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni o di loro distruzione;
- modifica delle modalità esecutive di misura cautelare, o di sostituzione, revoca o modifica delle stesse;
- riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o appello avverso le stesse;
- ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali;
- domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
- richiesta di revoca del sequestro preventivo e appello avverso le relative ordinanze;
- denuncia di privato cittadino;
- informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento e richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato;
- deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato e relative memorie;
- istanza di querela, rinuncia o remissione della stessa;
- accettazione della remissione di querela;
- opposizione al decreto di convalida della perquisizione;
- richiesta di sequestro o incidente probatorio anche da persona offesa, e relative deduzioni;
- autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta e memorie sulla richiesta di proroga delle indagini;
- opposizione alla richiesta di archiviazione, reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione e relative memorie;
- istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore e di memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini;
- richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine o di acquisizione di prove non rinviabili;
- richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena e di giudizio immediato;
- consenso alla richiesta di applicazione della pena o di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, opposizione al decreto penale di condanna;
- sospensione del procedimento con messa alla prova e accettazione della stessa;
- istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Modalità di accesso al portale del processo penale telematico
Il deposito con modalità telematica avviene attraverso il servizio accessibile nel Portale dei servizi telematici tramite l’Area Riservata con identificazione dei difensori mediante SPID o Smart Card.
L’accesso è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo di avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico (questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato).
Gli atti ed i documenti allegati devono essere caricati senza la protezione di password; al deposito della nomina nelle Procure della Repubblica deve essere invece allegato un atto abilitante qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare.
Deposito da parte dei difensori
Gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, al termine della quale è generata la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
- un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
- i dati inseriti dal depositante;
- la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di Giustizia.