La legge di Stabilità 2015 ha modificato il regime fiscale delle somme percepite dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita, limitando - a decorrere dal 1° gennaio 2015 – l'esenzione dall'Irpef ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari dell'assicurazione stessa.
In altri termini, l'esenzione Irpef non è più totale ma riguarda la sola copertura del “rischio demografico”, cioè la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione. Da ciò ne deriva che restano totalmente esenti le sole assicurazioni “temporanee caso morte”, quelle in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale da applicare sulle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sono contenuti nella circolare n. 8/E del 1° aprile 2016.
Nel caso di polizze assicurative miste, che si caratterizzano per la presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef, mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.
Ciò in quanto, i proventi di quest’ultimo tipo sono da far rientrare tra i redditi di capitale e, dunque, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 4, del Tuir, in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Applicando tale disciplina alle polizze vita miste, si ritiene che l'ammontare imponibile debba corrispondere alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
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