Politica attiva del lavoro. Necessario il chiarimento sulla residenza dei cittadini non comunitari

Pubblicato il 05 settembre 2018

La circolare congiunta Anpal - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro - prot. n. 10569, del 28 agosto 2018 - contenente chiarimenti sull’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale, pubblicata online e trasmessa a tutte le regioni e gli enti regionali con l’invito alla «massima diffusione presso i centri per l'impiego», è stata congelata per non essere stata condivisa col Ministero del Lavoro, né con gli uffici del Ministero dell'Interno, direttamente interessati, trattandosi di questioni anagrafiche.

Circolare Anpal sulle misure di politica attiva del lavoro "congelata" per problemi tecnici

L’impasse della circolare n. 10569/2018 è stata causata dalla nozione del requisito di residenza e dal fatto che tale requisito potrebbe essere soddisfatto dalla “dimora abituale”, cosa che favorirebbe i soli richiedenti asilo che si trovano nei centri di accoglienza (che possono comunicare ai Centri per l'impiego la propria dimora), discriminando invece coloro che non hanno una fissa dimora.

Il congelamento del documento e il suo conseguente ritiro (l’Anpal l’ha eliminata dal suo Sito Internet) ha fatto sorgere confusione, soprattutto per i Centri dell’impiego che non possono più, ormai, fare affidamento sul testo della circolare per inserire i richiedenti asilo privi di residenza nelle banche dati dei disoccupati.

Di fatto, quindi, la questione torna ora ai comuni che restano gli unici enti competenti a ricevere la dichiarazione di dimora abituale ai fini dell'acquisizione della residenza.

Successiva circolare Anpal sui cittadini Ue e la dichiarazione di immediata disponibilità

Ad un giorno di distanza dalla circolare incriminata, l’Anpal pubblica una nuova circolare – la n. 4 del 29 agosto 2018 – con la quale fornisce chiarimenti in relazione al requisito della “residenza” ed alla possibilità per i cittadini della UE di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.

In questo nuovo documento, l’Associazione sottolinea come il requisito della “residenza” riferito ai cittadini comunitari sia collegato ai principi di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e di non discriminazione tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Pertanto, l’assenza di tale requisito non può costituire un ostacolo alla loro effettiva garanzia di un concreto e reale supporto nella ricerca di lavoro.

Ciò significa che i cittadini europei disoccupati possono richiedere il supporto dei Centri per l'impiego, con il correlato diritto di poter restare sul territorio italiano per almeno tre mesi, anche in assenza di lavoro.

L’Anpal sembra, dunque, voler equiparare la possibilità di lavorare nel territorio nazionale alla possibilità di rivolgersi ai Cpi, rendendo non determinante il requisito della residenza dei lavoratori stranieri, anche se tale requisito è espressamente richiesto dallo stesso decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive.

Necessario un coordinamento tra Anpal e Ministero dell’Interno

Il congelamento delle circolare Anpal n. 10569/2018 potrebbe – a questo punto – creare qualche problema con riferimento anche al successivo documento della stessa Agenzia, che ritiene il requisito della residenza non necessario per i cittadini comunitari che intendano iscriversi come disoccupati.

Per ovviare ad un ulteriore caos sulla questione, un coordinamento celere tra Agenzia nazionale e Ministero dell’Interno sembrerebbe più che necessario.

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