Con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato previsto il riconoscimento a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di un credito d'imposta, per gli anni 2022 e 2023, in caso di stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca.
Per l’attuazione della misura è stato emesso il decreto del Ministro della Salute di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022.
Detto credito d‘imposta:
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha, con risoluzione n. 15 dell’11 marzo 2024, istituito il seguente codice tributo:
La sequenza numerica va esposta nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli circa l’utilizzo secondo le previste disposizioni del detto credito.
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