Il 25 marzo è stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali il decreto attuativo della misura «Parco agrisolare», nell’ambito del PNRR, a cui sono destinate risorse pari a 1,5 miliardi per gli anni compresi tra il 2022 e il 2026.
Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Entro il prossimo 30 giugno dovrà essere emanato il relativo Bando, che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti.
Obiettivo del Mipaaf è quello di diversificare le fonti energetiche, spingendo sulle rinnovabili, sostenendo gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l'erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.
Il target finale da raggiungere è l'installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.
L’agevolazione assumerà la forma di un contributo in conto capitale
Potenziali beneficiari della misura sono:
gli imprenditori agricoli definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, anche costituiti in società agricole;
le cooperative agricole dedite alle attività agricole, nonché le cooperative e i loro consorzi considerati imprenditori agricoli.
Incluse anche le imprese dell’agroindustria. Tuttavia, solo con l’emanazione del Bando si potranno conoscere gli effettivi destinatari di questo comparto, in quanto verranno individuati i codici Ateco delle attività ammesse all’incentivo.
I codici Ateco saranno di aiuto anche per la corretta individuazione dei fabbricati sui quali realizzare gli impianti agevolabili.
Sono, invece, esclusi i produttori agricoli in regime di esonero Iva previsto dall’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
La realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi dovrà, comunque, essere garantita entro il 30 giugno 2026.
Le spese ammissibili all’agevolazione sono quelle che consentono l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Contemporaneamente a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.
Sono ammessi interventi fino a un limite di 1.500 euro/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto e fino a ulteriori mille euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo.
Tuttavia, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro.
Se vengono installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai suddetti massimali, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 1.000 euro/Kw.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.
Tra le spese ammissibili sono ricomprese anche quelle di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali.
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