Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, che si è tenuto il 7 agosto 2024, tra le altre cose, è stato approvato in esame preliminare un decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2020/285 per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e alla Direttiva (UE) 2022/542 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento legislativo, che ora passa al Parlamento per i pareri delle commissioni, rappresenta un'importante riforma nel sistema fiscale italiano, in particolare per le piccole imprese, recependo due direttive dell'Unione Europea in materia di IVA.
Il testo, si legge nel comunicato stampa di fine seduta, disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).
Le principali novità che verranno introdotte con l’adozione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, sono le seguenti:
Vediamo nel dettaglio quali saranno le novità che verranno introdotte nel nostro ordinamento.
La prima novità riguarda il regime forfetario italiano che scade a fine anno: in attuazione di questa direttiva, il regime continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.
La proroga automatica del regime forfettario in Italia rappresenta un tassello cruciale nella recente riforma fiscale, mirando a semplificare significativamente le procedure amministrative per le piccole imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti.
In passato, questo regime era soggetto a scadenze e richiedeva un rinnovo che dipendeva dall'approvazione dell'Unione Europea.
Con il nuovo decreto, il regime forfetario verrà esteso automaticamente oltre il 31 dicembre 2024, eliminando la necessità di queste approvazioni periodiche e fornendo una maggiore certezza e stabilità finanziaria agli aderenti.
Il regime forfetario è particolarmente vantaggioso per chi ha un giro d'affari annuo inferiore agli 85.000 euro. Offre una notevole riduzione del carico fiscale attraverso un sistema di tassazione semplificato, che non solo riduce il livello delle imposte dovute ma minimizza anche gli obblighi burocratici e di tenuta delle scritture contabili. Questa semplificazione è essenziale per le piccole realtà imprenditoriali e i liberi professionisti che, grazie a minori oneri amministrativi, possono concentrarsi meglio sulle attività principali del loro business, stimolando così la crescita e il dinamismo economico. Inoltre, la stabilità di questo regime permette una pianificazione finanziaria più accurata e a lungo termine, elemento fondamentale per la sostenibilità e l'espansione delle attività imprenditoriali nel contesto competitivo attuale.
Un’altra novità del decreto di recepimento della Direttiva 2020/285, è quella riguardante la previsione per le Pmi del nuovo regime Iva transfrontaliero.
Il nuovo regime di franchigia transfrontaliero, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, rappresenta una significativa evoluzione nel sistema di imposizione dell'IVA per le piccole e medie imprese operanti nell'Unione Europea. Tale regime permetterà alle PMI di godere di una notevole semplificazione fiscale, consentendo loro di operare senza l'applicazione dell'IVA nelle transazioni effettuate in più stati membri, un cambiamento che mira a ridurre drasticamente gli adempimenti IVA tradizionali.
NOTA BENE: Con l'introduzione di questo nuovo regime, le PMI potranno emettere fatture in forma semplificata senza essere soggette ai limiti precedentemente imposti, e avranno solamente l'obbligo di certificare i corrispettivi e di conservare i documenti relativi.
Questo allineamento con la direttiva UE del Consiglio 2020/285 del 18 febbraio 2020, recepita dalla legge delega n. 15/2024, segna un passo decisivo verso la rimozione delle barriere fiscali che hanno tradizionalmente ostacolato le PMI nel mercato unico europeo.
Secondo la nuova normativa, i contribuenti con sede in un paese dell'UE potranno avvalersi del regime di franchigia anche per le operazioni realizzate in altri stati membri, a condizione che il loro fatturato annuo non superi il limite di 85.000 euro stabilito dallo stato di residenza, e un tetto complessivo di 100.000 euro nell'intera area dell'Unione. Queste soglie sono state pensate per garantire che il regime sia riservato alle piccole entità economiche, incentivando così una maggiore equità nel trattamento fiscale europeo.
Tuttavia, il regime mantiene un legame con il regime forfetario nazionale per le operazioni effettuate nel territorio dello stato, richiedendo agli operatori esteri di soddisfare gli stessi requisiti previsti per i soggetti nazionali che intendono usufruire della franchigia in altri paesi UE. Ciò solleva questioni relative alla coerenza con la direttiva e al principio di neutralità dell'imposta, indicando la necessità di ulteriori chiarimenti per garantire che la normativa domestica non entri in conflitto con le norme europee.
Nel dettaglio, vediamo come funzionerà il nuovo regime di franchigia transfrontaliero che entrerà in vigore dal gennaio 2025. Le PMI che rientrano in questo regime sono esentate dalla maggior parte degli adempimenti IVA tradizionali. Saranno tuttavia tenute a rispettare l'obbligo di certificare i corrispettivi e di conservare i documenti relativi. Un vantaggio significativo è la possibilità di emettere fatture in forma semplificata, superando i limiti imposti da regolamenti più vecchi come l'articolo 21-bis del Dpr 633/72. Queste fatture saranno emesse senza l'applicazione dell'IVA e, di conseguenza, non daranno diritto a detrazione dell'IVA per le operazioni coperte da questo regime.
Per aderire a questo regime, le PMI italiane devono seguire una procedura ben definita. Prima di tutto, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare il regime di franchigia in uno o più altri Stati membri.
NOTA BENE: Per essere ammessi, l'impresa deve dimostrare di non aver superato un volume d'affari annuo di 100.000 euro nell'anno precedente alla comunicazione, considerando tutte le operazioni realizzate nel territorio dell'Unione Europea. Analogamente, nel corso dell'anno in cui si effettua la comunicazione, il volume d'affari UE non deve superare tale soglia.
Una volta ammesse al regime, le imprese vengono identificate con la propria partita IVA seguita da un suffisso "EX". Questo suffisso non solo identifica l'impresa come partecipante al regime di franchigia ma segna anche il momento da cui il regime diventa effettivo.
Tale regime di franchigia può essere applicato reciprocamente, permettendo così alle PMI di altri Stati membri di beneficiare delle stesse condizioni quando operano in Italia. Il sistema mira a creare un ambiente più omogeneo e meno gravoso per le PMI che operano a livello transnazionale nell'UE, riducendo gli ostacoli fiscali e promuovendo una maggiore integrazione del mercato interno.
Infine, Il decreto modifica anche il regime di tassazione dei servizi digitali.
Il recente aggiornamento del regime Iva per le attività trasmesse in streaming o altrimenti rese disponibili virtualmente in Italia rappresenta un adeguamento significativo delle normative fiscali italiane in linea con le direttive europee più recenti. Questo cambiamento è stato introdotto dal recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2022/542 del 5 aprile 2022, che rivede i criteri per determinare la localizzazione delle prestazioni di servizi legate ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, inclusi eventi come fiere ed esposizioni.
In pratica, il regime IVA relativo alla territorialità dell'imposta per eventi trasmessi in streaming o disponibili virtualmente viene modificato per meglio riflettere la natura digitale e trasfrontaliera di tali servizi.
Secondo le nuove regole, a partire dal 1° gennaio 2025, per le prestazioni di servizi che riguardano attività trasmesse in streaming o fruite in modalità esclusivamente virtuale, il luogo dell’imposizione fiscale sarà determinato dalla località in cui è domiciliato il committente, sia nei rapporti B2C (Business-to-Consumer), dove il committente è il consumatore finale, sia nei rapporti B2B (Business-to-Business), dove il committente è un'altra impresa. Ciò significa che se un evento culturale o sportivo è trasmesso in streaming e il committente è residente o domiciliato in Italia, l'IVA sarà applicata seguendo le normative fiscali italiane, indipendentemente dalla localizzazione fisica dell'evento.
NOTA BENE: Tutto ciò rappresenta una deroga al principio precedente, che localizzava l'evento nel luogo fisico in cui si svolgeva la manifestazione.
Questo approccio mira a semplificare la tassazione delle attività digitali e trasfrontaliere, rispecchiando la realtà di un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato, dove le barriere fisiche sono sempre meno rilevanti.
La modifica legislativa cerca, infatti, di colmare le lacune precedenti e di garantire una tassazione equa e uniforme per servizi che sono consumati in modi nuovi e innovativi.
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