PMI agricole, aiuti per le calamità naturali degli ultimi tre anni

Pubblicato il 19 ottobre 2023

Pubblicato il decreto Masaf 11 agosto 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023. Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da fenomeni naturali avversi.

I danni economici diretti e indiretti che vengono risarciti sono quelli connessi alle seguenti calamità naturali:

NOTA BENE: Queste devono essersi verificate fino a tre anni prima della data di entrata in vigore del Decreto Masaf.

Gli aiuti riconosciuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

Settore agricolo, quali micro e Pmi accedono agli aiuti?

Beneficiarie degli aiuti del Masaf sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 

Possono beneficiare degli aiuti per la costruzione, l'acquisto e il miglioramento dei beni immobili, finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.

Calamità naturali, quali gli interventi finanziabili?

Gli interventi che vengono finanziati per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:

Quale tipologia di aiuto?

ATTENZIONE: I danni causati da calamità naturali saranno indennizzati a favore delle imprese agricole interessate con la copertura del 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti per gli interventi sopra menzionati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 37, comma 4, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.

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