Pubblicato il decreto Masaf 11 agosto 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023. Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da fenomeni naturali avversi.
I danni economici diretti e indiretti che vengono risarciti sono quelli connessi alle seguenti calamità naturali:
NOTA BENE: Queste devono essersi verificate fino a tre anni prima della data di entrata in vigore del Decreto Masaf.
Gli aiuti riconosciuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
Beneficiarie degli aiuti del Masaf sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
Possono beneficiare degli aiuti per la costruzione, l'acquisto e il miglioramento dei beni immobili, finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.
Gli interventi che vengono finanziati per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:
la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Gli aiuti per gli interventi sopra menzionati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 37, comma 4, del Regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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