Per quanto riguarda la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
In detto contesto, al giudice che emette il provvedimento ablativo spetta soltanto l’indicazione dell’importo complessivo da sottoporre a sequestro.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 37833 depositata il 12 settembre 2016.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ivi precisato che l’organo giudicante è tenuto a indicare specificamente quali siano i beni vincolabili solamente se disponga, in atti, di elementi utili per stabilirlo, “in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione.
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