Plusvalenze e interventi superbonus: studio dei notai

Pubblicato il 20 marzo 2024

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio in cui analizza le problematiche interpretative legate all'introduzione, nel sistema delle plusvalenze immobiliari, della fattispecie impositiva all’art. 67 lett. b-bis) del Tuir. 

Si tratta dello studio n.15-2024/T su "Le nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus", approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1° febbraio 2024  e diffuso sul sito istituzionale del Notariato il 20 marzo 2024.

Superbonus e plusvalenza da cessioni: primi rilievi del Notariato

L'elaborato prende le mosse dalla lettera dell'articolo richiamato, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2024, le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus”, possono costituire un presupposto per far emergere una plusvalenza imponibile.

Per l’esame di questi temi si rinvia all'approfondimento: "Tassazione immobiliare, le novità della Legge di bilancio 2024".

Nel documento dei notai, viene evidenziato come non sia stata chiaramente indicata la tipologia di interventi che possono costituire i presupposti impositivi.

Viene tuttavia ipotizzato che il legislatore abbia inteso colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengono cedute a titolo oneroso dopo essere state ristrutturate con l'ausilio dei benefici fiscali del Superbonus.

Plusvalenza solo con interventi superbonus su immobile oggetto di vendita

Pur invitando ad utilizzare con la massima prudenza le risultanze dello studio, i notai giungono a sostenere che gli interventi che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere solo quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita e che abbiano fruito dell’incentivo massimo del 110%.

Non risulterebbero rilevanti, invece, gli interventi eseguiti sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte.

Ipotizzata, nello studio, anche la limitazione del campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) del TU edilizia.

Dal 1 gennaio 2024, quindi, non risulterebbe tassabile alcuna plusvalenza derivante dalla vendita di unità immobiliari che non hanno usufruito, direttamente, delle agevolazioni Superbonus.

E se il beneficio è collegato ad interventi effettuati sulle parti comuni, la norma non risulterebbe applicabile.

Inoltre, l'esenzione dalla tassazione è condizionata anche al fatto che il venditore abbia usufruito delle agevolazioni Superbonus.

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