Plurime violazioni della zona ztl punite con altrettante multe

Pubblicato il 18 aprile 2012 I giudici di Cassazione, con sentenza n. 5809 del 12 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui il Tribunale di Verona aveva annullato 33 verbali di contestazione con cui la polizia municipale aveva multato un automobilista, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada, per reiterata violazione del divieto di ingresso in orari non consentiti in una zona a traffico limitato.

Nella specie, la Suprema corte ha dapprima sottolineato come non poteva certamente configurarsi alcuna contraddittorietà della segnaletica, tale da indurre in errore un automobilista dotato di media diligenza, tenuto, ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del Codice della strada, all’osservanza delle prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, “quando questa sia, come previsto dal successivo articolo 39 comma 2, sia conforme alle caratteristiche di formato, dimensioni e simbologia stabilite nel regolamento attuativo”.
 
In secondo luogo, – continua la Corte – per quanto riguardava le reiterate violazioni, non era rinvenibile, nel caso in esame, la tesi della “permanenza”, e ciò in considerazione della soluzione di continuità temporale tra le varie condotte, in quanto ciascuna di queste ultime era stata consumata ed esaurita nelle circostanze di tempo e luogo accertate nei rispettivi processi verbali. Senza contare che la normativa in materia di sanzioni amministrative non prevede un istituto di generale applicabilità, analogo a quello di cui all’articolo 81 del Codice penale, prevedendo l’articolo 8 comma della Legge n. 689/81, in via generale, “l’applicazione di sanzione unica solo per i casi di concorso formale”.
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