Le limitazioni delle facoltà di uso della proprietà individuale previste nel regolamento condominiale, devono connotarsi per chiarezza ed inequivocità.
Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha consentito ad alcuni condomini di adibire il loro immobile al primo piano - collegato da una scala interna al piano terra - a locale pizzeria – ristorante, nonostante i vicini avessero sollevato in giudizio le intollerabili immissioni di rumori.
La Suprema Corte, in proposito, ha bocciato l’interpretazione dei giudici d’appello, secondo cui le limitazioni espressamente contemplate dal Regolamento condominiale in riferimento ai soli locali cantinati e terranei, andavano analogamente estese anche all'utilizzo degli immobili posti ai piani superiori.
Secondo la Cassazione tuttavia – con sentenza n. 21307 del 20 ottobre 2016 - il canone ermeneutico richiamato nella pronuncia impugnata sarebbe stato erroneamente applicato, atteso che il discorso della volontà implicita poteva dirsi valevole per le sole unità immobiliari richiamate nel Regolamento, non potendo estendersi ai locali posti ai piani sopra; così impedendo, di fatto, l’utilizzo di gran parte delle unità immobiliari presenti nell'edificio.
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