Pir alternativi, benefici fiscali per chi investe in PMI. Circolare Entrate in consultazione

Pubblicato il 20 gennaio 2021

Dal 19 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica la bozza di circolare sui piani di risparmio a lungo termine (Pir) dedicati ai privati, alla luce delle novità introdotte sull'argomento dalla Legge di bilancio 2021.

Con la corposa circolare, l’Agenzia si pone come obiettivo quello di offrire una esaustiva descrizione della normativa sui Pir facendo chiarezza sugli aspetti ancora dubbi.

Le eventuali osservazioni che dovessero emergere in fase di consultazione possono essere inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 16 febbraio 2021, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Piani di risparmio a lungo termine, regime fiscale agevolato

I piani individuali di risparmio sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento. Questi mirano a collegare i risparmi privati delle famiglie con gli investimenti delle imprese industriali e commerciali, italiane, europee ed estere, appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia, che hanno bisogno di liquidità.

Essi, infatti, sono costituiti destinando somme o valori, nell’ottica di effettuare determinati investimenti, ad un rapporto di custodia o di amministrazione o di gestione di portafoglio o altro “stabile rapporto” presso un intermediario abilitato.

Al verificarsi di alcune specifiche condizioni, gli investimenti in piani di risparmio a lungo termine effettuati da determinati soggetti (non possono essere sottoscritti da aziende né da persone giuridiche), possono dar luogo ad un regime fiscale agevolato, che si traduce in pratica in una detassazione, ai fini delle imposte dirette.

Nello specifico, la disciplina dei Pir prevede:

La non tassazione dei redditi di capitale e redditi diversi è sostituita con una imposizione sostitutiva.

Per fruire dei benefici fiscali è necessario, però, il rispetto di alcune condizioni previste espressamente dalla norma, quali:

Piani di risparmio a lungo termine, evoluzione normativa

La disciplina normativa dei Pir è stata oggetto di diverse modifiche da parte del legislatore nel corso del tempo, a partire dal 2017, anno in cui sono stati introdotti dalla relativa Legge di bilancio. Nel 2019, la Legge di bilancio ha previsto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir, limitandone l’operatività, fino all’introduzione di sostanziali modifiche con il Dl n. 124/2019.

Successivamente, nel corso del 2020, prima, è intervenuto il decreto “Rilancio”, che ha introdotto i cosiddetti “Pir alternativi”, ovvero misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, poi, vi è stata la nuova Manovra finanziaria 2021, che ha previsto, per i Pir alternativi, costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni.

Proprio in riferimento all’evolversi molto veloce della normativa che regola i Piani di risparmio a lungo termine, l’Agenzia ha avvertito la necessità di emanare un documento chiarificatore di alcuni aspetti.

Piani di risparmio a lungo termine, la nuova circolare delle Entrate in consultazione

Tenuto conto delle novità introdotte quest’anno dalla Legge n. 178/2020, articolo 1, commi da 219 a 225, l’Agenzia delle Entrate, nel nuovo documento di prassi, specifica che il requisito temporale debba essere rispettato in relazione all'attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza.

Di conseguenza, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio.

Sempre secondo la bozza di circolare, il credito non può superare il 20% dell’intera somma destinata a investimenti qualificati fino al momento di realizzazione della minusvalenza.

Esso, inoltre, è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è realizzata la minusvalenza. E’ utilizzabile in compensazione tramite F24 e in caso di incapienza dell'imposta lorda può essere riportato a nuovo.

Tuttavia, se in un periodo d’imposta non vi è capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito d’imposta, la quota non può essere utilizzata in periodi d’imposta successivi,

Un altro chiarimento molto atteso da parte dell’Agenzia riguarda la possibilità dei Pir di investire in quote di Srl.

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