Pignoramento senza cartella. Giudice tributario competente sull’opposizione

Pubblicato il 06 giugno 2017

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale riguardante la competenza in materia di opposizione al pignoramento quando manca la notifica dell’atto presupposto.

La ricorrente in cassazione – Equitalia - lamentava che la Ctr, nell’assegnare la competenza al giudice tributario di fronte ad un provvedimento non preceduto dalla notifica dei relativi titoli esecutivi, aveva trascurato di considerare che spetta al giudice ordinario pronunciarsi sulle controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Due gli orientamenti sul piatto della bilancia

Gli ermellini si sono confrontati su due orientamenti esistenti.

In base al primo, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che si assume viziato da nullità per omessa notifica degli atti presupposti, va proposta davanti al giudice tributario risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione.

Per il secondo orientamento, più recente, l’opposizione in parola va proposta davanti al giudice ordinario in quanto viene impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella di pagamento, senza dare rilevanza, quindi, al vizio dedotto anche se consistente nella mancata notifica della cartella di pagamento.

Per le Sezioni Unite la decisione spetta al giudice tributario

Con la sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017 è stata affermata la valenza del primo orientamento sposando il principio per cui in materia di esecuzione forzata tributaria, sull’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento viziato per omessa notifica della cartella di pagamento è competente a decidere il giudice tributario.

Dal punto di vista sistematico, l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento rappresenta il primo atto in cui l’amministrazione finanziaria rende nota al contribuente la volontà di effettuare la riscossione di un esistente credito tributario e, quindi, è un atto che rientra nella competenza delle Commissioni tributarie, ex art. 19 del Dlgs 546/1992.

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