Pignoramento illegittimo. Risarcimento del danno morale a carico di Equitalia
Pubblicato il 12 giugno 2012
Con
sentenza n. 9445 depositata l’11 giugno 2012, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio per un nuovo esame di merito, il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che lo stesso asseriva di aver subito in conseguenza di un pignoramento mobiliare illegittimo in quanto riferito ad un debito, relativo a sanzione amministrativa, che il Tribunale di Roma aveva dichiarato come non dovuto.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno spiegato che, in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti – e nella specie, alla fattispecie penale dell’omissione di atti d’ufficio – per il quale la risarcibilità non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, “
spetta al giudice accertare, incidenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie”.
Accertamento, questo – continua la Corte – logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di livello costituzionale potendo quest’ultimo venire in rilievo solo dopo l’esclusione della configurabilità di un reato.