Piccola proprietà contadina, agevolazione estesa al fabbricato pertinenziale al terreno agricolo

Pubblicato il 07 marzo 2015 Una Direzione provinciale chiede all’Agenzia delle Entrate se il riconoscimento del regime di tassazione agevolato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l’acquisto dei terreni agricoli sia applicabile anche al caso di trasferimento del fabbricato strumentale, per il quale sussistono i requisiti di ruralità (Dpr 139/1998).

Il dubbio era sorto in quanto con la circolare n. 2/E/2014 era stato prospettato il caso di vendita di un fabbricato strumentale e di un terreno agricolo a favore di un soggetto IAP, per il quale sono riconosciute le agevolazioni disciplinate dall’articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. Nell’esempio riportato, l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti e IAP è stata ritenuta applicabile al solo trasferimento del terreno agricolo, mentre è stata presupposta l’applicazione dell’imposta di registro al 9% per il trasferimento dell’immobile strumentale.

Ora, con la risoluzione n. 26 del 6 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate specifica che le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro all’1% anziché al 9%), trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, che risulti pertinenziale rispetto al terreno agricolo. Ma ad una condizione: il fabbricato pertinenziale deve essere situato sullo stesso terreno agricolo.

Con la risoluzione in oggetto viene, dunque, ricordato che l’articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009 estende l’agevolazione anche alle “pertinenze” dei terreni stessi. Pertanto, non rileva, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, se l’immobile sia strumentale o meno, dal momento che le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.

Per il riconoscimento del vincolo pertinenziale è, poi, necessaria l’esistenza del requisito soggettivo ed oggettivo .

Per l’Agenzia, quindi, il concetto di terreno e quello delle relative pertinenze coincide con quello del “fondo rustico” , a cui si può estendere il trattamento fiscale per i terreni agricoli.
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