Piano Nuove Competenze. Tre programmi per lavoratori in transizione e disoccupati

Pubblicato il 14 dicembre 2021

Il 9 dicembre 2021 è stato firmato dal Ministro del Lavoro Orlando il Decreto di adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze (DD n. n. 450/2021). Il provvedimento è ora alla firma del Ministro dell'Economia.

L’atto si collega direttamente al PNRR e la sua adozione costituisce il raggiungimento del traguardo (milestone) di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, del PNRR stesso.

Si ricorda che per l'attuazione dell'intero programma, il PNRR ha messo a disposizione, complessivamente, 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 500 milioni di euro a valere sulle risorse del programma «React-Eu».

Piano Nazionale Nuove Competenze, obiettivi

Il Piano Nazionale Nuove Competenze ha l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, attraverso:

L'orizzonte del “Piano nazionale nuove competenze” è lo stesso del PNRR, cioè il quinquennio 2021/2025.

Destinatari del Piano nazionale nuove competenze

Nello specifico, le misure del Piano nazionale nuove competenze si rivolgono a:

Oltre alle suddette categorie, il Piano integra anche alcune iniziative, riguardanti le misure in favore dei:

Inoltre, sono interessati dal Piano anche i lavoratori già occupati per i quali è previsto il «Fondo nuove competenze», con nuove risorse a valere sui fondi «React-Eu», al fine di permettere alle aziende di rimodulare l'orario di lavoro e di favorire attività di formazione sulla base di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali.

Piano Nazionale Nuove Competenze, tre programmi guida

Tre sono i programmi d’azione individuati dal Piano Nazionale Nuove Competenze:

  1. GOL, dedicato ai disoccupati beneficiari del Programma a favore dei quali è previsto un intervento di aggiornamento o riqualificazione;

  2. il Sistema Duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni;

  3. il Fondo Nuove Competenze rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, in risposta alle innovazioni di processo, prodotto o di organizzazione degli occupati.

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