La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per il 2017), considerate anche le successive modifiche apportate dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto un innovativo regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, che derivano da particolari tipologie di investimenti. Tali investimenti vengono effettuati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), che rispettano determinate caratteristiche previste per legge.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa alla sopra citata Legge di bilancio, l’obiettivo principale di tali investimenti è quello di essere predisposti per indirizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, favorendo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.
La norma è rivolta in particolare al risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, spostandolo verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario.
A chiarimento della disciplina in oggetto è intervenuto il Mef, che ha pubblicato lo scorso 4 ottobre 2017 delle Linee Guida, che hanno in particolare affermato che si tratta di un consistente incentivo fiscale per il risparmio di lungo termine ad applicazione generalizzata, finalizzato in particolare a:
offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
aumentare le opportunità per le imprese di ottenere finanziamenti per investimenti di lungo periodo;
favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.
Come illustrato nelle Linee Guida, un piano di risparmio a lungo termine:
ha una sua natura “dinamica”, ovvero può avere una consistenza variabile nel tempo;
è “personalizzabile”, ovvero soltanto una parte dell’investimento stesso deve essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge, mentre una seconda parte, potendo essere composta liberamente, consente un adattamento agli obiettivi del singolo investitore sia in termini di rischio che di rendimento;
è “flessibile”, cioè capace di adattarsi alle esigenze di investimento presenti all’apertura del PIR. Consente il “disinvestimento”, degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, che entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente inoltre il “reinvestimento” di nuovi strumenti finanziari nello stesso PIR.
Il legislatore attraverso un regime di incentivi fiscali, intende facilitare la crescita del sistema imprenditoriale italiano con l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie verso gli strumenti finanziari, contenendo il rischio di investimento ad un livello adeguato alle esigenze del cliente retail, il cui profilo non consente in genere, una eccessiva esposizione ai rischi in presenza di investimenti meno liquidi.
Dovendo coordinare il perseguimento di obiettivi di politica economica con evidenti senonché ovvie esigenze di tutela del risparmiatore è stato previsto un incentivo tributario subordinato alla creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano (PIR), idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, purché l’insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo determinato (requisito temporale) e sia “assemblato” seguendo criteri stabiliti per legge, che fissano limiti all’entità e vincoli di composizione dell’investimento nonché limiti alla concentrazione, anche in termini di “liquidità”.
Le disposizioni che disciplinano i PIR, dettano in modo puntuale le regole per la gestione di tali piani di investimento con la finalità di veicolare il risparmio delle persone fisiche residenti “fiscalmente” in Italia, verso le imprese attraverso il canale degli operatori professionali abilitati.
Nell’ambito dei piani di investimento, vi è appunto il coinvolgimento degli operatori professionali abilitati, oltre che per gestione del piano, anche la gestione della fiscalità connessa agli investimenti stessi che si realizza attraverso il soggetto che assume il ruolo di sostituto di imposta.
L’oggetto principale dell’investimento è individuato negli “strumenti finanziari” emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati SEE (aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo), con stabile organizzazione in Italia.
La particolarità del regime fiscale è la non applicazione della tassazione prevista per i redditi finanziari che derivano dagli investimenti del piano ed effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Il legislatore subordina il regime fiscale agevolato al mantenimento dell’investimento per un periodo di un tempo minimo pari a cinque anni, trascorso il quale si viene a consolidare il regime di non imponibilità, relativamente ai redditi che si sono prodotti a medio termine, applicandosi anche ai redditi derivanti in futuro dagli strumenti per i quali è già trascorso il predetto periodo minimo di detenzione e purché mantenuti nel piano.
Il regime di esenzione fiscale è riferito ai redditi di capitale ed ai redditi diversi che derivano dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine e conseguiti, fuori dell'esercizio di impresa, da persone fisiche residenti in Italia.
I redditi di capitali cui fa riferimento la norma, sono quelli disciplinati dall'articolo 44, Tuir, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate.
Ai fini della disciplina del nuovo regime agevolato, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Nell'ambito delle partecipazioni qualificate, si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione (o di diritti di voto) possedute dai familiari della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dalle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati.
I redditi diversi presi in considerazione dalle disposizioni in commento, invece, sono quelli di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), Tuir (sostanzialmente, le plusvalenze di natura finanziaria).
Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell'esenzione le persone fisiche residenti in Italia che conseguono, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i suindicati redditi per effetto di investimenti in piani di risparmio a lungo termine.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, l'investimento nei PIR è consentito anche agli enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare, con applicazione del regime fiscale agevolato in esame.
Per tali enti non vi sono i limiti quantitativi previsti dalla legge.
Nell'ambito del nuovo regime agevolato, assume rilevanza una particolare tipologia di investimento finanziario, le cui caratteristiche sono previste dalla legge.
Il piano di risparmio a lungo termine comprende importi in ciascun anno solare, tra 30mila euro e 150mila euro (limiti che non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare) in investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli, con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
NB! - Il PIR deve essere visto come un contenitore che accoglie una serie di strumenti finanziari che devono essere posseduti per un determinato periodo di tempo e assemblati secondo le indicazioni fornite dalla legge. |
I rapporti finanziari devono essere instaurati con gli intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti o operanti in Italia tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale.
Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso, e l'intermediario è tenuto ad applicare l'imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina il regime del risparmio amministrato.
Per fruire dell'agevolazione, quindi, è necessaria la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario.
Secondo quanto riportano nella relazione illustrativa la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il piano all'operatore professionale presso il quale il piano è costituito. Tale attribuzione appare necessaria alla luce della rischiosità degli investimenti che possono essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria connesse con la concessione di una agevolazione.
NB! - Relativamente alla stabile organizzazione in Italia e per la corretta applicazione delle agevolazioni sarà il soggetto emittente che dovrà certificare i requisiti di esistenza della stessa e di residenza in determinati Stati delle imprese oggetto di investimento. La certificazione deve riguardare la sussistenza di tali requisiti alla data di effettuazione dell’investimento. |
I piani di risparmio prevedono dunque una serie di condizioni, limiti e requisiti, il cui rispetto è necessario per l'operatività del meccanismo dell’esenzione fiscale.
Ogni anno e per almeno i 2/3 dello stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio devono essere investiti, per una quota pari ad almeno il 70% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese italiane ed europee radicate sul territorio italiano.
La stessa normativa prevede le condizioni per garantire tale indirizzo del risparmio volto a favorire lo sviluppo e la crescita del sistema imprenditoriale in un arco temporale di medio-lungo periodo senza perdere di vista la tutela del risparmiatore.
Le condizioni richieste sono le seguenti:
la quota del 70% deve essere investita, per almeno il 30%, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
per l'applicazione del regime agevolato, si presume, senza possibilità di prova contraria, svolgere attività immobiliare l'impresa il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa;
le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti;
sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti in Italia o in stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono, per almeno il 70% dell'attivo, negli strumenti finanziari suindicati e alle condizioni previste dalle citate disposizioni;
le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio e ciascun piano di risparmio non può avere più di un titolare;
l'intermediario o l'impresa di assicurazione presso cui è costituito il piano di risparmio, nel momento in cui acquisisce l'incarico, deve farsi rilasciare un'autocertificazione con la quale il contribuente dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio;
l'intermediario deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.
Ai fini della detassazione, gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Il trasferimento del piano da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.
In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del sopra citato periodo, i redditi realizzati attraverso la cessione e i redditi percepiti durante il periodo minimo di investimento sono assoggettati a imposizione ordinaria, unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni.
In questo caso il versamento delle somme dovute deve essere eseguito dai soggetti presso cui è istituito il piano di risparmio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessione, il recupero delle imposte dovute dovrà avvenire attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendo la provvista al titolare.
Nel caso di rimborso degli strumenti oggetto di investimento prima dei cinque anni, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri strumenti finanziari (tra quelli ammessi al regime agevolato) entro 90 giorni dal rimborso.
Il venir meno dei limiti e delle condizioni di investimento espressamente previsti dalla legge determina:
la decadenza dal regime di esenzione fiscale per i redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle predette condizioni per il periodo di tempo di cinque anni;
l'obbligo di corrispondere le imposte, insieme agli interessi e senza applicazione di sanzioni.
Alla chiusura del piano di risparmio le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi:
possono essere dedotti, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze, dai proventi e dai differenziali positivi realizzati nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la stessa persona fisica, e per il quale sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato;
possono essere dedotti fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
E’, infine, prevista l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.
NB! – E’ l’intermediario che deve verificare la sussistenza delle caratteristiche degli investimenti inseriti nel piano, al momento di effettuazione dell’investimento. |
L’Agenzia delle Entrate si è interessata dei Piani di risparmio e con la Circolare n. 3 del 26 febbraio 2018, oltre ad effettuare una ricostruzione della disciplina, ha evidenziato alcune criticità applicative della norma emerse dopo la sua entrata in vigore e ha fornito i relativi chiarimenti. Di seguito se ne evidenziano alcuni.
Relativamente all’aspetto soggettivo e, quindi, alla titolarità del piano di investimento, anche i minori possono essere titolari di un PIR in quanto la legge non prevede espressamente dei limiti di età.
In generale, il Tuir prevede che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore, e in presenza di un solo genitore (o se l’usufrutto spetta a un solo genitore) i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.
Sull’argomento la circolare ha chiarito, oltre alla possibilità della titolarità del minore, che affinché si applichi il regime di non imponibilità del piano, l’usufruttuario a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato a un minore, non deve essere contemporaneamente titolare di altro PIR.
In sede di costituzione, l’usufruttuario dichiarerà all’intermediario di non essere titolare di un altro piano a lui intestato e di non essere già usufruttuario di redditi che beneficiano del regime in esame.
Se invece i redditi dei minori non sono soggetti ad usufrutto, la richiesta di costituzione del PIR dovrà essere effettuata dal soggetto delegato ad operare per le posizioni intestate al minore e in questo caso il soggetto delegato può anche essere intestatario di un proprio PIR.
Relativamente agli strumenti derivati, ovvero gli strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di un’altra attività finanziaria o reale (attività sottostante), non possono beneficiare della disciplina dei PIR, in quanto le caratteristiche di tali strumenti non si conciliano con la ratio della disciplina in esame, e secondo quanto indicato nella circolare non è possibile ricomprenderli tra gli investimenti qualificati.
Inoltre, vista la caratteristica di tali strumenti e data la possibilità di conseguire elevati rendimenti a fronte di esborsi quasi nulli, l’inclusione di tali strumenti tra gli investimenti che beneficiano della non imponibilità dell’eventuale reddito potrebbe generare un effetto distorsivo della misura, privilegiando tali forme di investimento a svantaggio di quelle in azioni ed obbligazioni.
La circolare ha comunque precisato che in caso di investimenti effettuati attraverso gli OICR PIR compliant sarebbe possibile utilizzare tali strumenti nell’ambito della quota libera del 30% all’unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati (derivati di copertura).
Tuttavia, anche nel caso di strumenti che presentino caratteristiche generali che li possano connotare come derivati di copertura, qualora i redditi derivanti dagli stessi eccedano l’ammontare necessario per la copertura delle perdite degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, la parte eccedente tale ammontare non potrà usufruire del regime di non imponibilità previsto per i redditi prodotti nell’ambito del PIR.
La disciplina del regime agevolato del PIR, prevede che le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La circolare precisa che il mancato rispetto del divieto implica la decadenza dell’agevolazione.ù
È possibile effettuare il disinvestimento del piano tramite la cessione degli strumenti finanziari in esso contenuti.
Le conseguenze di tale operazioni dipendono dal rispetto o meno dell’holding period (ovvero il periodo di possesso minimo di cinque anni):
se è già “maturato” il periodo minimo, non vi sono conseguenze fiscali a seguito della cessione, in quanto il regime di non imponibilità, di cui hanno fruito i redditi medio tempore percepiti, riferibili allo strumento finanziario ceduto, si consolida anche relativamente al reddito derivante dalla cessione;
al contrario se non è stato rispettato l’holding period, la cessione determina che i redditi percepiti medio tempore e quelli realizzati a seguito della stessa sono ripresi a tassazione secondo le regole ordinarie, del regime del risparmio amministrato.
Le Linee Guida del Mef hanno chiarito che, nell’ipotesi di cessione degli strumenti finanziari nei PIR prima dei cinque anni, se il corrispettivo di cessione viene reinvestito entro 90 giorni dalla cessione, il periodo di possesso dello strumento ceduto si somma a quello dello strumento acquistato.
Di conseguenza la circolare sottolinea:
i redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto, medio tempore conseguiti, non sono soggetti al meccanismo del recupero a tassazione;
i redditi percepiti al momento della cessione non sono soggetti ad imposizione.
Per la verifica del rispetto del limite annuale di 30mila euro e di quello dei 150mila euro, il reinvestimento del corrispettivo conseguito con la cessione, non deve essere considerato come un “nuovo” investimento.
NB! – Se gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento sono ceduti prima che sia trascorso l’“holding period”, le conseguenze derivanti dalla cessione si verificano non solo per i redditi derivanti da questi ultimi strumenti finanziari, ma anche per quelli derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati oggetto di cessione. |
Il trasferimento del piano dall’intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario autorizzato alla gestione, non rileva per il calcolo dei cinque anni di possesso minimo (holding period).
Il trasferimento non determina la decadenza dal regime agevolato.
In questo caso è necessario che il rapporto di destinazione sia costituito da un piano di investimento intestato allo stesso titolare, e solo in tal caso dal trasferimento non deriva nessun effetto realizzativo.
Nel caso di trasferimento del PIR, l’intermediario presso cui il piano è trasferito deve procurarsi presso l’intermediario di provenienza tutte le informazioni rilevanti previste dalla normativa, oltre ai dati relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive non applicate in via condizionata, nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.
Con riferimento alla cumulabilità della disciplina dei PIR con le misure dell’articolo 29 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, recante incentivi per gli investimenti in start-up innovative, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che le problematiche in materia di cumulo si pongono in relazione alla concomitante applicazione di un'agevolazione con altri incentivi, concessi anche per finalità diverse, ma aventi ad oggetto (in tutto o in parte) gli stessi investimenti ammissibili e gli stessi presupposti di applicabilità.
Al riguardo la stessa Agenzia osserva che l'ambito oggettivo di applicazione delle misure relative ai PIR è diverso, in quanto gli incentivi previsti dal citato articolo 29 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati dai soggetti IRPEF e IRES nel capitale sociale di start-up innovative, mentre i PIR hanno come oggetto gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari mediante un piano di risparmio a lungo termine.
Considerata anche l'assenza di specifiche preclusioni poste dalla normativa, l’Agenzia ritiene che le due misure siano tra loro compatibili, con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative.
Quadro Normativo |
Circolare Agenzia delle Entrate n.3 del 26 febbraio 2018 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 |
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