Più Ires dalle assicurazioni

Pubblicato il 03 luglio 2008

Oltre alle novità previste per banche, cooperative, compagnie elettriche, del gas e petrolifere, il decreto legge n. 112/2008 (manovra d’estate) contiene una serie di misure che rendono più pesante anche il sistema impositivo delle imprese di assicurazioni. Le novità che riguardano le assicurazioni dovranno essere applicate in sede di determinazione della seconda oppure unica rata di acconto Ires e Irap.

La variazione principale è quella che riguarda la deducibilità della riserva sinistri dei rami danni. In base all’articolo 82, comma 6, del Dl è ora deducibile il 30% (invece del 60%) della componente di lungo periodo, costituita dal 75% della stessa riserva (e non più dal 50%). L’eccedenza potrà essere dedotta in quote costanti nei 18 mesi successivi a quello di formazione. Il comma 7 prevede, inoltre, che le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni eccedenti il 60% sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

La stretta fiscale delle compagnie assicurative ha interessato anche la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi. Nel primo caso, l’articolo 82, comma 11, ha previsto che le svalutazioni devono essere ammesse in deduzione nei limiti dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio e le eccedenze possono essere dedotte in quote costanti nei 18 esercizi successivi (come le residue quote dell’ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura percentuale ammessa in deduzione). Riguardo gli interessi passivi, il decreto legge prevede che essi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 69% del loro ammontare. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, però, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 97% del loro ammontare.

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