Più condotte di bancarotta nello stesso fallimento mantengono, comunque, la loro autonomia

Pubblicato il 27 maggio 2011 Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 21039 del 26 maggio 2011 - “più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico”.

Ed infatti, la bancarotta fraudolenta fallimentare, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionale in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione.

La disposizione di cui all'articolo 219 comma secondo, n. 1, della Legge fall. - continua la Corte - non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all'articolo 81 del Codice penale, in tema di reati fallimentari; deve escludersi, quindi, “con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell'eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale”.
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