Nella risposta n. 5 dell’11 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della corretta qualificazione delle differenze di cambio realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della participation exemption.
La società istante è una holding che negli anni 2011 e 2012 ha acquisito una partecipazione in un’altra società (BETA), iscrivendola tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel 2015 la società acquisita è stata quotata nella Borsa statunitense, con conseguente riduzione del numero di azioni. Successivamente, in più tranches, la società istante ha venduto la partecipazione detenuta nella società BETA ad un prezzo unitario in dollari e la somma incassata dalla vendita della partecipazione è stata accreditata in un conto corrente valutario in dollari, con conseguente contabilizzazione in euro al cambio storico di 1,1128 del corrispettivo complessivo di vendita della partecipazione.
La società istante chiede all’Amministrazione finanziaria se le differenze di cambi realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano della participation exemption (ex articolo 87 del Tuir) sono componenti che concorrono a formare le relative plusvalenze o minusvalenze da realizzo, risultando quindi rispettivamente imponibili nella misura del 5 per cento e interamente indeducibili.
Nella risposta n. 5/2019, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “le differenze di cambi concorrano a formare l’ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della participation exemption risultando rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento o interamente indeducibili”.
Le Entrate, infatti, sottolineano che “in relazione al corrispettivo della cessione (...) emerge che lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata.
Le differenze cambio positive o negative non daranno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni come già evidenziato rappresentano attività non monetarie.
Detta classificazione ed imputazione temporale del bilancio in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA gaap, trova riconoscimento fiscale. In conseguenza di ciò, le differenze cambio positive o negative risulteranno, rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento (ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del TUIR) e interamente indeducibili (ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del TUIR).”
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