Escluso il divieto di cumulo tra reddito derivante dall’incarico conferito al personale sanitario in quiescenza e la pensione, anche se in quota 100. Il divieto permane, invece, per i lavoratori precoci nel periodo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e quella al momento del pensionamento.
A chiarirlo è l’INPS, con la circolare n. 172 del 15 novembre 2021, soffermandosi su taluni aspetti di cumulabilità tra reddito da pensione e quello derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa in argomento.
Durante il periodo di emergenza per Covid-19, il legislatore ha previsto la possibilità di conferire incarichi a persone già pensionate, che erano dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario della sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente Albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti.
Diversamente, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti, secondo l’art. 3-bis del D.L. 2/2021, l’INPS provvede alla sospensione del trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Gli interessati dovranno esercitare la facoltà di opzione tra la pensione e la retribuzione. I datori di lavoro dovranno inviare la manifestazione di volontà dell’interessato (opzione) alla sede Inps di riferimento, unitamente al contratto di lavoro. L’opzione non può avere decorrenza anteriore al 26 maggio 2021.
L’art. 2-bis, co. 5, del D.L. n. 18/2020, consente, a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021, di conferire incarichi da lavoro autonomo, anche di co.co.co., ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La disposizione in esame non prevede alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall’incarico e pensione ed estende la cumulabilità anche ai titolari di “quota 100”. Ai fini pensionistici, l’interpretazione autentica chiarisce che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di co.co.co., e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino a tale data nulla è innovato in materia di cumulabilità tra pensioni e redditi percepiti per gli incarichi di cui all’art. 2-bis, co. 5, del “Decreto Cura Italia”.
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