Con la circolare 23 marzo 2022, n. 44, l’Istituto previdenziale rende note le istruzioni per il calcolo della quota retributiva delle pensioni in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La fattispecie in oggetto si riferisce all’applicazione dell’articolo 1, commi 101 e 102, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Nello specifico, la suddetta legge prevede che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, si applichi l’articolo 54, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Pertanto, al personale delle Forze di polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria, che abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto dovrà essere calcolata in base all’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, applicando l’aliquota annua del 2,44 per cento.
L'aliquota contributiva (di cui all’articolo 13, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) sarà riconosciuta alle pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame e nei confronti dei soggetti già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
I trattamenti pensionistici - successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 243/2021 - saranno determinati applicando alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
Sarà cura dell’Inps procedere al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale, al fine di applicare la succitata aliquota.
Ai soggetti interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico verranno corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in trattazione (1° gennaio 2022), non essendo, però, prevista la corresponsione degli arretrati.
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