Con il messaggio n. 1281 del 28 marzo 2024, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle prestazioni integrative della NASpI erogate dal Fondo bilaterale di solidarietà nel settore dei servizi ambientali.
Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito nel settore dei servizi ambientali prevede l’erogazione di una prestazione integrativa in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
I datori di lavoro possono presentare la domanda esclusivamente in via telematica:
Le domande potranno essere presentate direttamente sul portale INPS alla voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”, previa autenticazione con SPID, CNS o CIE.
Durante la presentazione della domanda, il datore di lavoro deve selezionare il Fondo pertinente e allegare i dati analitici dei lavoratori utilizzando l'apposito allegato che è parte integrante della domanda e indicare la tipologia di richiesta: l’integrazione dell'importo dell'indennità NASPI ovvero l'integrazione della durata della NASPI (fino a un massimo di ulteriori 18 mesi).
NOTA BENE: È importante presentare domande separate per ciascun tipo di prestazione integrativa richiesta.
Completata la procedura di acquisizione della domanda verrà assegnato un numero di protocollo e, successivamente sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione e il prospetto dei dati trasmessi.
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