Personale artistico. Rivisto l’elenco degli esclusi dalla disoccupazione obbligatoria

Pubblicato il 14 febbraio 2012 Non rientrano nel novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico”, non sono quindi soggetti al contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del citato personale, gli assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro; gli aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; i consulenti assistenti musicali; gli assistenti coreografi. Inoltre, anche i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’articolo 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.

L’Inps, già con la circolare n. 105/2011, aveva fornito chiarimenti in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dal citato regio decreto legge n.1827/1935, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Successivamente, però, sono intervenute alcune modificazioni in ordine all’elenco delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del suddetto personale artistico, soprattutto in relazione a quelle categorie di lavoratori dello spettacolo per le quali risultavano meno chiari i peculiari elementi della “preparazione tecnica, culturale e artistica” su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

Con nuova circolare n. 22/2012, l’Ente previdenziale ha deciso di rivedere le categorie professionali di lavoratori dello spettacolo riconducibili alla fattispecie di cui al regio decreto legge 1827/1935, predisponendo un nuovo elenco che va a sostituirsi integralmente al precedente.

Si ricorda, a questo punto, che il personale appartenente alle categorie di cui all’elenco aggiornato, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento
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