Le sopravvenute difficoltà economiche e familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo, non possono giustificare la proroga del permesso a costruire da parte dell’Ente.
Trattasi, difatti, di fattispecie non contemplata dal D.p.r. n. 380/2001, secondo il quale il termine entro cui i lavori devono iniziare e concludersi, può essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso a costruire o in considerazione della mole dell’opera da realizzare, di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 652 resa dal Tar Veneto, seconda sezione, il 5 luglio 2017. I lavori non possono più dunque essere eseguiti, nel caso in questione, per non essere stati iniziati entro l’anno dal rilascio del permesso a costruire.
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