Il DL sicurezza non trova applicazione per le domande di permesso per motivi umanitari proposte prima della sua entrata in vigore. In dette ipotesi, il permesso eventualmente rilasciato sarà, comunque, “per casi speciali” e con gli effetti temporali previsti nel Decreto.
La normativa introdotta con il Decreto sicurezza (DL n. 113/2018, convertito con Legge n. 132/2018), nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (ovvero, il 5 ottobre 2018).
Così, le domande proposte prima di tale data dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
In tali ipotesi, tuttavia, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti preesistenti, farà seguito il rilascio, da parte del questore, di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'articolo 1, comma 9, del nuovo Decreto legge.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019.
Gli Ermellini, in particolare, hanno rilevato come debba escludersi che dalle norme transitorie del DL di riferimento possa desumersi il principio dell'applicabilità immediata alle procedure in itinere della nuova disciplina legislativa incentrata sull'eliminazione del diritto all'accertamento di un titolo di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie.
Nel caso di procedimenti pendenti, dunque, il paradigma legislativo sulla base del quale dovrà essere accertata l'esistenza del diritto sarà quello delineato dal previgente articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 286/1998, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive che “non possono essere scrutinate alla luce di un fatto generatore mutato rispetto al momento in cui è stato chiesto l'accertamento del diritto”.
In detto contesto, l'art. 1, comma 9 del nuovo Decreto, contiene, tuttavia, “una rilevante indicazione in relazione al provvedimento concretamente emesso dal questore”.
Così, al fine di determinare una “condizione di rigorosa parità di trattamento di situazioni omogenee”, deve ritenersi che anche nelle ipotesi in cui l'accertamento del diritto, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sia in itinere, il provvedimento del questore, in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dal citato comma 9.
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