Quella dei permessi e congedi per gravi necessità familiari è una categoria piuttosto ampia di assenze giustificate, e per la gran parte anche retribuite, finalizzate al conseguimento del corretto equilibrio fra lavoro e vita personale del lavoratore, che spettano e devono essere utilizzate per assolvere a bisogni e necessità attinenti alla propria vita familiare.
Oltre ai congedi legati alla tutela della genitorialità, che esulano dalla presente trattazione, rientrano in questa categoria:
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa nazionale vigente, soffermandoci solo sul congedo per gravi motivi familiari, e in che modo la contrattazione collettiva sia intervenuta ad integrare modalità e consistenza dei permessi e congedi per necessità familiari.
Dal punto di vista soggettivo, il congedo per gravi motivi familiari è riconosciuto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 ai dipendenti pubblici e privati in presenza di situazioni che riguardino:
Passando all’ambito oggettivo, ecco i gravi motivi che legittimano la richiesta del congedo sono definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto n. 278/2000:
Il congedo per gravi motivi familiari di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000 non si configura peraltro come un diritto assoluto, essendo previsto solamente che il lavoratore possa chiedere al proprio datore di lavoro di fruirne.
L'azienda deve infatti comunicare al dipendente la propria decisione entro 10 giorni dalla richiesta e il procedimento per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, del congedo è rimessa alla contrattazione collettiva.
Vediamo ora nella seguente tabella quando e come la contrattazione collettiva sia intervenuta a modulare la disciplina nazionale sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Contratto |
Disciplina |
Agricoltura consorzi agrari (art. 27) |
Il lavoratore può richiedere per gravi e documentati motivi familiari specificati nelle richiamate disposizioni, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ., anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, una aspettativa non retribuita di durata non superiore a 3 anni. |
Trasporto aereo (art. 21) |
Viene stabilito che, qualora il periodo di congedo venga utilizzato in modo continuativo per un periodo superiore ad un anno, il lavoratore è riammesso al lavoro previa partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale relativo sia a tematiche operative sia a problematiche di sicurezza. Qualora il corso abbia una durata superiore a 5 giorni lavorativi, la parte eccedente è tenuta al 50% fuori orario di lavoro e, per questa parte, non si dà corso a retribuzione aggiuntiva |
Credito cooperativo (art. 54) |
In aggiunta ai gravi motivi elencati nell’articolo 2, comma 1, del decreto n. 278/2000, vengono individuate le situazioni familiari che comportino la necessità di assistenza di figli in condizioni di disagio (es.: bullismo, tossicodipendenza, anoressia/bulimia). |
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