Permessi 104: cumulabilità

Pubblicato il 12 novembre 2020

La presentazione della pubblicazione di una guida INPS, volta ad illustrare le principali misure a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, rappresenta l’occasione per parlare della cumulabilità/Incumulabilità dei permessi per assistere i disabili in condizione di gravità.

Assistenza a più disabili

Con riferimento ai permessi per assistenza ai disabili in condizione di gravità la legge stessa ammette che chiunque può prestare assistenza nei confronti di più soggetti, a condizione che si tratti del coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Accudienza indiretta

A quanto sopra si può aggiungere la casistica del familiare del disabile in situazione di gravità che può beneficiare dei permessi ex lege 104/92 anche durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa del disabile medesimo.

Tale avviso, dopo messaggi INPS ed interpelli del Ministero del Lavoro, è stato ribadito dal medesimo Dicastero con nota del 7 luglio 2011, il quale ha precisato che la predetta valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro, ed ha chiarito che «un’elencazione tassativa delle attività di assistenza non potrebbe comunque essere esaustiva» per cui la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso ma non può essere esclusa a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.

Trattasi della c.d. accudienza indiretta che consiste, in patica, in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile, come accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per lo stesso (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).

Lavoratore disabile che assiste un familiare

Da circolare INPS n. 53/2008 emerge che il lavoratore con handicap grave, che già beneficia dei permessi ex lege n.104/1992 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che sia necessaria l’acquisizione di alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave.

Quanto detto vale anche per i dipendenti pubblici atteso che sull’argomento si è espressa anche la Funzione Pubblica con Circolare n. 13/2010, affermando che le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione, e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Casi diversi

Vi sono, inoltre, diversi casi di cumulabilità/incompatibilità che vengono di seguito elencati:

  1. l’INPS ha ammesso la possibilità che un lavoratore possa fruire dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e del congedo straordinario retribuito ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, nello stesso mese ma, chiaramente, in giornate diverse. L’Istituto, con messaggio n. 3114/2018 ,ha precisato, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;
  2. ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, i permessi mensili possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario - pari a 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10 o 11 mesi se viene fruito da entrambi - e con il congedo per la malattia del figlio.
  3. l’INPS, inoltre, ritiene compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio (per l’INPS (circolare n. 128/2003) la fruizione di entrambi i benefici da parte di un genitore è possibile, dal momento che si tratta di permessi per due figli diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi) ma, durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 del T.U. sulla maternità e paternità;
  4. si ritiene compatibile, se il CCNL, anche di II livello, lo ammette, la fruizione del congedo parentale orario (art. 32, comma1 bis del D.Lgs. n. 151/2001) con il c.d. permesso per allattamento;
  5. non si ritengono compatibili, invece, i permessi orari ex lege n. 104/1992 ed i permessi orari «per allattamento» fruiti per il medesimo figlio (INPS, Circolare n. 128/2003). Tuttavia l’Istituto, con messaggio n. 11784/2007, pur ribadendo in via generale, l’incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino ha precisato che, qualora in particolari casi il dirigente del Cml (Commissione medica locale) ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art. 39 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001.

Ad ogni modo si rammenta che la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

CUMULABILITA`

CASISTICA

SI

NO

 

Assistenza di due familiari disabili

X

 

Assistenza di un disabile che lavora e fruisce dei permessi per sé stesso

X

 

Disabile che fruisce dei permessi per sé stesso ed assiste un altro disabile

X

 

Fruizione nello stesso mese di permessi ex lege n. 104/1992 e congedo straordinario retribuito

X

 

Permessi ex lege n. 104/1992 e congedo parentale

X

 

Permessi ex lege n. 104/1992 e malattia del bambino

X

 

Permessi ex lege n. 104/1992 e permessi giornalieri c.d. per «allattamento»

per altro figlio

X

 

Permessi ex lege n. 104/1992 e permessi giornalieri c.d. per «allattamento»

per lo stesso figlio

 

X

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