Il giudice di merito che intenda disattendere il percorso metodologico seguito dal perito nella stesura della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) grafologica deve darne conto con specifiche motivazioni.
Questo anche se la perizia grafologica sia basata su un percorso valutativo più che su leggi scientifiche.
L’organo giudicante, in detto contesto, non può basarsi sulla sola prospettazione di un dubbio che non espliciti neanche quale sarebbe stata la non condivisibile metodologia seguita dal perito medesimo.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 36993 del 6 settembre 2016, con la quale è stata annullata, con rinvio, una decisione di merito in cui le conclusioni del grafologo nominato d’ufficio erano state completamente disattese.
Questo solo sulla base di una valutazione di dubbia competenza del perito operata dalla Corte territoriale, senza valutare e senza dare atto delle conclusioni raggiunte dai consulenti di parte e senza procedere ad un’ulteriore perizia d’ufficio.
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