Pericolo di riscossione: non desumibile da gravità delle violazioni

Pubblicato il 07 aprile 2021

La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui, nel merito, era stato concluso che una cartella di pagamento notificata ad una Srl, relativa a IresIva, fosse priva di motivazione quanto al presupposto della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, ai fini dell’emissione del ruolo straordinario di cui all’art. 11, comma 3, del DPR n. 602/1973.

Imposte omesse rilevanti? Non basta per emettere il ruolo straordinario

I giudici di primo e secondo grado avevano escluso che il menzionato presupposto potesse identificarsi meramente nell’omesso versamento di imposte per importi rilevanti.

L’Ufficio finanziario, ciò posto, si era rivolto alla Suprema corte, censurando la decisione impugnata proprio nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l’emissione del ruolo straordinario.

Secondo la difesa dell’Agenzia ricorrente, l’esistenza di un pericolo di riscossione era desumibile dalla circostanza che la società contribuente era in liquidazione.

Con ordinanza n. 9212 del 6 aprile 2021, la Corte di cassazione ha disatteso la predetta doglianza, giudicandola inammissibile in quanto il vizio denunciato non corrispondeva, in realtà, ad una violazione di legge, per come ex adverso dedotta.

Il periculum in mora, nella vicenda di specie, non poteva inoltre ricavarsi dalla circostanza che la società contribuente fosse in liquidazione, atteso che la ricorrente non aveva offerto elementi per ritenere che tale deduzione, sollevata dalla medesima in sede di legittimità, fosse stata già introdotta e trattata nell'ambito del giudizio di merito.

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