Perdite consecutive monitorate

Pubblicato il 07 giugno 2010

L’occhio del Fisco cade sui redditi societari, portando Amministrazione finanziaria e Guardia di finanza a bussare alle imprese che presentano dichiarazioni in perdita per almeno due periodi di imposta quando questo sistemico risultato reddituale negativo non sia dovuto a compensi erogati ad amministratori e soci. Con la conseguenza della infedele dichiarazione, che comporta una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta accertata o della differenza di credito. La previsione normativa che conferisce l’incarico della vigilanza e del contrasto al fenomeno è l’articolo 24 del nuovo Decreto legge n. 78/2010 (Manovra economica).

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

TITOLO II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")

 

1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

La prassi agenziale conferma la disposizione di legge, fornendo interpretazioni in linea. La circolare 13/E/2009, ad esempio, richiamava l’attenzione degli Uffici fiscali prioritariamente su alcuni indicatori di rischio quale, appunto, “la presenza di perdite per più annualità che denotano situazioni apparentemente antieconomiche”. Senza andare troppo indietro, la recente circolare 20/E/2010 si soffermava sulla sorveglianza alla “genesi di perdite fiscali”, che “potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell’avvenuta attuazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva”.

Il conforto viene anche dalla giurisprudenza. Il principio (una tra tutte la sentenza n. 24436, del 2 ottobre 2008) è che la circostanza che un’impresa commerciale dichiari, ai fini delle imposte sul reddito, per più anni di seguito, perdite di certo valore ed un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, rappresentando una condotta commerciale anomala è di per sé sufficiente a giustificare la rettifica della dichiarazione ad opera del Fisco (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973). A meno della dimostrazione concreta della effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.

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