Perdita degli sgravi contributivi per indebita fruizione

Pubblicato il 10 aprile 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8680 del 9 aprile 2018, si è occupata di una situazione in cui l’INPS, con apposito verbale, ha contestato un’indebita fruizione degli sgravi contributivi da parte di alcune imprese partecipate da un unico soggetto.

Nel caso di specie, la pretesa di recupero contributivo era fondata sul presupposto che - essendo le società riconducibili ad un unico proprietario, in quanto tutte partecipate da questo in percentuale superiore ai due terzi del loro capitale - l’incremento occupazionale non era stato calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali che sarebbero avvenute in tutte queste società.

Pertanto, l’INPS ha ritenuto che dovesse essere onere della società allegare e provare i fatti posti a fondamento della richiesta delle agevolazioni contributive e contrari all'accertamento ispettivo svolto.

In effetti l'art. 3, comma 6, lett. d) della Legge n. 448/98 prevede, per l'ipotesi di società controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l'incremento occupazionale debba essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Quindi, per gli Ermellini, dopo aver dimostrato la sussistenza di un controllo operato da una società sulle altre società, non era necessario dimostrare un collegamento economico funzionale tra le stesse.

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