Per lo scambio della casa, Iva pagata nel luogo in cui è situato l'immobile

Pubblicato il 20 agosto 2010 Devono essere soggette ad Iva nel luogo in cui sono situati gli immobili le somme costituite da quote di iscrizione e da quote associative annuali dovute dai partecipanti ad una multiproprietà all'associazione che gestisce lo scambio degli immobili.

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella causa C-37/08 del 2009, considerando che tali quote sono da trattare come corrispettivo per il servizio che presta l'associazione la quale consente agli utenti di poter scambiare la propria casa con altri. Non rileva che la somma dovuta sia forfettaria e non riferita ad una specifica utilizzazione, la quale potrebbe anche mancare.

Sussiste invece il nesso diretto tra prestazione e bene immobile che consente di identificare il luogo di imposizione Iva con il territorio in cui si trova l'immobile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratto di locazione nullo, restituzione dei canoni versati

03/01/2025

Nuove norme sul denaro contante e oro da investimento in GU

03/01/2025

Regime IVA non imponibile per navi in refitting: chiarimenti Entrate

03/01/2025

Mimit, 250 mln per i contratti di sviluppo nella ZES Unica

03/01/2025

Global minimum tax, regole per la fiscalità differita nell’esercizio transitorio

03/01/2025

Agricoltori, come fruire dell’esonero contributivo nei territori alluvionati

03/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy