Per l’istallazione dell’antenna telefonica il Comune non può indicare criteri distanziali generici
Pubblicato il 09 febbraio 2013
Secondo il Consiglio di stato –
sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013 – l’Ente comunale non può negare l’autorizzazione all’istallazione di un impianto di telefonia mobile nel centro abitato sulla base di una delibera che individui criteri distanziali generici ed eterogenei.
I giudici amministrativi, in particolare, rifacendosi ai criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile richiamati in precedenti decisioni del Consiglio di Stato medesimo, hanno sottolineato come “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.)”; per contro, si legge nel testo della decisione
“non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)”.