Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito (ordinanza n. 3401/2008) che l'amministrazione scolastica, che utilizza erroneamente la graduatoria per le modalità di accesso ai ruoli del personale docente, va chiamata in causa davanti al giudice del lavoro e non dinnanzi al Tar.
Nella fattispecie in esame, un insegnante denunciava la disapplicazione della più recente graduatoria del 1999 a favore di quella del 1990, facendo riferimento alla violazione del Testo Unico in materia di istruzione, come modificato dall'art. 1 della legge n. 124/99. Un altro docente, in qualità di contro-interessato, sollevava la questione di giurisdizione. Per la Suprema Corte è contemplata la giurisdizione amministrativa sulle controversie delle procedure concorsuali (v. d. lgs. n. 165/2001), ma nel caso specifico nessuna contestazione era incentrata sulle stesse, richiamate solo quale presupposto della pretesa di assunzione.
Il principio è che qualora il docente faccia valere il diritto di assunzione sulla base di una graduatoria - in quanto tale incontestata - piuttosto che di un'atra, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2907 cc. in riferimento al diritto all'assunzione tutelabile.
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