Per la disabilità nuove tutele e semplificazioni con la legge quadro

Pubblicato il 12 novembre 2021

Avviato l'iter parlamentare presso la Commissione Affari Sociali della Camera per il disegno di legge in materia di disabilità (A.C. 3347), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre.

La cd. Legge quadro sulla disabilità rappresenta un tassello chiave del PNRR, di cui attua la riforma 1.1 della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” .

Il disegno di legge reca la delega al Governo per una revisione complessiva in materia di disabilità negli ambiti di intervento e secondo i criteri guida individuati dal legislatore con il fine primario di consentire alle persone con disabilità "di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società".

La legge quadro per la disabilità, collegata alla Manovra di bilancio 2022-2024, deve entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.

Analizziamo i contenuti del disegno di legge composto da 4 articoli, non prima però di aver ricordato qualche eloquente dato sulla situazione in Italia, fornito dall'Istituto nazionale di statistica

Secondo l'ISTAT, il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione, di cui quasi 1 milione e mezzo di over 75. I disabili che beneficiano di provvidenze economiche ammontano a 4,5 milioni. Un ruolo centrale nel sistema di protezione sociale è assegnato agli Enti locali, in particolare ai Comuni, i quali erogano interventi e servizi finalizzati a garantire l'attività di cura e supporto per l'integrazione sociale.

Legge quadro per la disabilità: oggetto e finalità

L’articolo 1 della legge delega conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La riforma dovrà conformarsi alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021.

L'obiettivo da perseguire è duplice:

I decreti legislativi attuativi, a conclusione dell'articolato iter descritto nel disegno di legge delega, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

Nella predisposizione dei decreti legislativi va garantita una leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali. Prevista inoltre la possibilità di avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, eventuali disposizioni integrative e correttive.

Gli ambiti di intervento della delega conferita al Governo sono i seguenti:

  1. definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
  2.  accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
  3. valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente;
  4. informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
  5. riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
  6. istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
  7. disposizioni finali e transitorie.

Legge quadro per la disabilità: princìpi e criteri direttivi

In linea con le finalità enunciate nell'articolo 1 e con riferimento agli ambiti di intervento dallo stesso individuati, l'articolo 2 definisce i princìpi e criteri direttivi della delega, da esercitarsi in coordinamento con le disposizioni vigenti.

Con riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi da seguire, vengono individuati i seguenti.

Definizioni della condizione di disabilità

La nuova disciplina dovrà stabilire le definizioni:

 Accertamento della condizione di disabilità

Con specifico riguardo all'accertamento della condizione di disabilità e alla revisione dei processi valutativi di base, il Governo è delegato a:

Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato di vita

Con riguardo invece alla valutazione multidimensionale della disabilità il Governo deve prevedere:

La valutazione multidimensionale deve assicurare inoltre l’elaborazione di un progetto di vita personalizzato. Tale progetto deve:

 Informatizzazione dei processi valutativi

Con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, il Governo è tenuto a istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali nel rispetto della privacy. Tali piattaforme dovranno inoltre consentire la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità.

Riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità

In merito alla riqualificazione dei servizi pubblici, finalizzata a favorire la possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il Governo è tenuto a prevedere:

Garante nazionale delle disabilità

Infine, il Governo è tenuto a prevedere l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, definendone competenze, poteri, requisiti e struttura organizzativa.

In particolare al Garante dovranno essere attribuite la funzione di:

Legge quadro per la disabilità: disposizioni finali

Concludono l'articolato del disegno di legge delega gli articoli 3, recante le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega e 4 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

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