Per la Corte costituzionale è illegittima la tassa sulle calamità naturali
Pubblicato il 17 febbraio 2012
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, dichiara illegittima la c.d. tassa sulle calamità naturali, introdotta con Legge n. 10/2011 (milleproroghe), che obbligava le regioni, in caso di calamità naturali, ad aumentare l'aliquota massima dei tributi locali prima di chiedere allo Stato i fondi necessari per arginare gli eventi.
A volere una pronuncia della Consulta sono state 6 regioni - Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana – sollevando obiezioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del D.L. n.
225/2010, conv. con L. 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
La Corte ha accolto le doglianze, ritenendo contraria alle norme costituzionali la pratica di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge “omnibus”, contenente proroghe di provvedimenti legislativi, emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario. Infatti, le disposizioni sotto accusa riguardano i rapporti finanziari fra Stato e regioni non con riferimento ad uno specifico evento, ma istituendo una disciplina a regime, in evidente contrasto con le finalità del provvedimento teso a prorogare norme legislative.
Infine, è palese che le norme impugnate, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, ledono non solo l’autonomia di entrata delle stesse ma anche l’autonomia di spesa, essendo obbligate le Regioni “
ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente”.