Per la centrale rischi servono verifiche attente

Pubblicato il 01 aprile 2005

Il Tribunale di Napoli - ordinanza del 18 marzo 2005 - ha affermato il principio che le segnalazioni che gli istituti bancari danno alla centrale rischi sui nomi dei propri clienti morosi deve seguire il preventivo accertamento dell'impossibilità oggettiva di riscuotere il credito. La Corte di cassazione ha invece emanato la sentenza n. 6372, depositata il 30 marzo, in cui condanna nelle banche la negligenza che penalizza gli imprenditori: l'errore commesso dall'istituto di credito deve comportare anche il pagamento del danno morale all'imprenditore, rappresentato dalla lesione alla sua immagine ed alla sua affidabilità in quanto titolare dell'azienda.

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