Per il sequestro va provata la sproporzione tra il reddito dichiarato ed il valore dei beni

Pubblicato il 05 gennaio 2012 Secondo la Cassazione – sentenza n. 63 del 4 gennaio 2012 - per disporre il sequestro finalizzato alla confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel Decreto legge n. 306/1992, articolo 12 sexies commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella Legge n. 356/1992, (modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) - nella specie l'accusa era di collusione con la mafia – va provata “l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare (senza che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi)”.

In particolare, la sproporzione va valutata sulla base di un rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, “fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti”.
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