Per il pegno di credito futuro la prelazione si ha solo dopo la consegna
Pubblicato il 03 ottobre 2012
Per le Sezioni unite civili della Corte di cassazione –
sentenza n. 16725 del 2 ottobre 2012 - il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli che non siano ancora stati emessi, ha natura di pegno di credito futuro, il quale, fino a quando non si verifica la consegna, “
ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione della consegna”.
Ed in particolare, i titoli di Stato che siano
“in regime di materializzazione” sono da ritenersi ancora non esistenti
“fino a quando non viene formato il documento che li incorpora e pertanto, fino a che non viene effettuata l’individuazione non può sussistere la prelazione”.